articolo di infosicurezza.eu

“RLS anche con un solo dipendente?

La domanda se deve essere designato il RLS anche nelle aziende che occupano un solo dipendente è piuttosto ricorrente. Si rammenta, intanto, che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all’azienda per poi comportarsi di conseguenza.

Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoriae comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 (di seguito riportata).

È opportuno precisare che la relativa comunicazione all’Inail deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro.

In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, a differenza delle figure del responsabile (RSPP) o dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) per i quali è richiesto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessario alcun titolo di studio ma è sufficiente solo che questi sia un lavoratore dell’azienda.

Non esiste, inoltre, alcuna incompatibilità fra il RLS ed il figlio o il nipote del titolare da cui dipendono essendo richiesto che il RLS sia solo un lavoratore (iscritto nel libro unico e matricola) dell’azienda.

di seguito la circolare Circolare INAIL n. 11

Quadro Normativo

•  Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 18 :”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 47 :”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” Art. 55 :” Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”.

[…]”

Fonti: http://www.infosicurezza.eu/Soluzione/6/40/RLS-anche-con-un-solo-dipendente.aspx